di Federica Calabrese

La fotografia tra privacy e diritto d'autore: che cosa è possibile pubblicare lecitamente?
Quali soggetti si possono ritrarre? Come ci si tutela dai “furti” di immagini? E che cosa è lecito pubblicare sul web?

Negli ultimi anni il mondo della fotografia è letteralmente “esploso” grazie all’avvento delle nuove tecnologie e di internet. Oggi tutti, ma proprio tutti, sono in grado di produrre uno scatto e di postarlo su siti, blog e social. Ma in pochi sono a conoscenza di ciò che si può realmente diffondere per non incorrere nella pretesa di rimozione dell'immagine e di richiesta di danni. Perché la fotografia deve fare sempre i conti sia con la restrittiva normativa della privacy sia con la tutela operata dalla legge sul diritto d’autore.

Ne abbiamo parlato con Domenico Raffaele Addamo, avvocato specializzato in materia di copyright.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Partiamo dallo scatto in sé per sè: quali soggetti è possibile fotografare?

Qualsiasi soggetto: non si ha necessità di chiedere autorizzazioni per poter effettuare uno scatto a persone o cose. Il problema però sorge nel momento in cui si decide di divulgare quell’immagine. La legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) tutela infatti il trattamento dei dati e delle informazioni personali. Norme che toccano anche la fotografia, qualora quest’ultima leda in qualche modo l’integrità o la riservatezza dell’individuo. In generale vale la regola per cui ognuno ha il diritto a non essere riconosciuto e quindi a non vedere il proprio volto pubblicato su internet, tv e carta stampata.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

C’è un modo per superare questo limite alla libertà di espressione fotografica?

Il ritratto può essere esposto solo in due circostanze. La prima è quando si è ricevuto un espresso consenso dal diretto interessato. È bene quindi munirsi sempre di una liberatoria da far firmare alla controparte che, sottoscrivendo l’autorizzazione, acconsente al trattamento dei propri dati e alla divulgazione del materiale fotografico. Nel caso in cui questo foglio non sia immediatamente disponibile, si può operare una registrazione verbale al consenso. Per i minori naturalmente serve sempre il consenso dei genitori.

La seconda circostanza?

Si ha quando la persona immortalata partecipa a un evento pubblico, perché in quest’ultimo caso accetta implicitamente di esserne parte. Però attenzione: posso diffondere lo scatto solo quando la presenza di un individuo sia incidentale e non focalizzata sullo stesso. In altre parole: se durante un concerto ritraggo la folla in maniera generica, pur rendendo riconoscibili alcuni volti, non è un problema. Se invece realizzo un primo piano su una certa persona e lo diffondo, vado contro la tutela della privacy. In questi casi i visi andrebbero oscurati.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

La legge della privacy vale anche nei confronti delle proprietà private?

Certo, non è possibile diffondere scatti degli interni di residenze private senza autorizzazione. E nell’ambito dei “beni personali” rientrano anche le automobili, alle quali vanno necessariamente oscurate le targhe. Per gli esterni degli edifici le cose cambiano. In linea di massima se un palazzo rientra in una foto in cui il soggetto primario è la strada o il quartiere in cui si trova, è divulgabile. Viceversa se il protagonista dell’istantanea è il singolo fabbricato non si è autorizzati a pubblicare. Per riassumere esiste la “libertà di panorama”, intesa come legittimità di riprodurre un contesto ampio, ma non quella di esporre dettagli specifici, anche se hanno un interesse storico/artistico.


Per le testate giornalistiche valgono le stesse regole?

Nel caso dei giornali il diritto di cronaca in genere prevale sulla tutela della privacy: le testate sono legittimate a scattare e divulgare l’immagine dei soggetti coinvolti nella vicenda senza rischiare nulla. Passato però del tempo la notizia perde il suo carattere di “novità”, quindi se il giornale ripubblica la stessa immagine, gli interessati possono avanzare richiesta di rimozione per violazione della sfera privata. Nel caso poi di articoli di taglio culturale bisogna sempre avere delle accortezze. Se si tratta di materiali esposti nei musei ad esempio, è necessario informare l’ente o la fondazione e farsi autorizzare. Stessa cosa nei casi di ville storiche o palazzi d’epoca: meglio chiedere il permesso ai proprietari sia per le foto di esterni che di interni.

Esistono però anche delle norme che tutelano il lavoro dei fotografi…

Le fotografie e la proprietà di esse sono tutelate dalla legge 633/41 sul diritto d’autore. Perché bisogna sfatare la convinzione per cui ciò che c’è su internet è libero e pertanto comodamente utilizzabile. Molti pensano che basti cercare un’immagine su Google per poterla tranquillamente scaricare e utilizzare. E invece no. Tutto ciò che circola sul web è soggetto a copyright, quindi non si può né impiegare per fini commerciali, né tantomeno pubblicare su siti, blog e social.

Si può però “ricondivere” la foto sui social…
 
Soltanto usando talune funzioni. Se uno scatto altrui viene postato usando il pulsante “ricondividi” predisposto ad esempio da Facebook, non c’è problema, perché in questo modo sarà sempre possibile ricondurlo al suo autore. Al contrario se scarico l’immagine e la posto senza autorizzazione su un profilo o una pagina, entro nel campo dell’appropriazione indebita, anche se cito il nome del fotografo.

E se la fotografia viene commissionata e pubblicata da un sito o una testata giornalistica?

Se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro che ne diventa unico proprietario. Quest’ultimo può quindi usare l’immagine e diffonderla, sempre però attribuendo la paternità dello scatto all’autore.

Foto di copertina di Nicola Lasalandra


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