In cosa consistono le assicurazioni di responsabilità civile professionali
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venerdì 21 agosto 2020
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di PUBLIREDAZIONALE
In che cosa consiste questa formula?
La RC professionale è una polizza assicurativa multirischio che è obbligatoria per legge, come previsto dal Decreto Legge del 13 agosto del 2011. Essa serve a tutelare la responsabilità civile del soggetto assicurato. Il professionista, ogni volta che assume un incarico, deve far conoscere al cliente gli estremi della polizza che ha sottoscritto e il massimale relativo. Sono numerose le categorie professionali che sono tenute a rispettare questo obbligo: a essere coinvolti, infatti, sono tutti coloro che devono iscriversi presso un albo professionale. È il caso, per esempio, dei medici e degli ingegneri, ma anche degli architetti e dei commercialisti, oltre che degli avvocati.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Che cosa copre l’assicurazione di responsabilità civile professionale?
Come viene sottolineato dall’articolo 1917 del Codice Civile, una RC professionale vincola la compagnia assicurativa a indennizzare il soggetto assicurato nel caso in cui egli sia costretto a risarcire danni provocati a terzi per episodi di cui egli si sia reso protagonista, durante il lasso di tempo in cui la copertura assicurativa era valida, in maniera accidentale. Di conseguenza non sono compresi i fatti che vengono compiuti per dolo, cioè che sono stati causati in modo volontario. I danni coperti sono sia quelli patrimoniali che quelli non patrimoniali. Sono ascrivibili ai danni patrimoniali quelli che causano al soggetto danneggiato un pregiudizio economico non solo immediato, ma anche in previsione di potenziali guadagni futuri.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
E i danni non patrimoniali in che cosa consistono, invece?
Si parla di danni non patrimoniali in riferimento a tutte le conseguenze negative che siano in grado di compromettere in qualsiasi modo la psiche o comunque la sfera personale del soggetto che ha subìto il danno. Va detto, comunque, che la materia di analisi da questo punto di vista risulta più delicata e caratterizzata da un più elevato livello di complessità. Come si può facilmente capire, infatti, i danni patrimoniali possono essere misurati e quantificati in maniera oggettiva, mentre la casistica dei danni non patrimoniali può comprendere eventi di ogni genere.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Quali precauzioni è necessario adottare nel momento in cui si sottoscrive un contratto?
Tutti i contratti prevedono delle limitazioni di cui è bene essere consapevoli. In particolare è fondamentale comprendere in che modalità e in quali situazioni intervengono a tutela del soggetto assicurato le coperture previste dalla polizza. La compagnia, per esempio, non ha l’obbligo di intervenire per le richieste di risarcimento che riceve in relazione alle indennità di mora, alle ammende, alle multe, a penalità di qualsiasi tipo e ad altre obbligazioni di natura contributiva o fiscale che sono a carico del soggetto assicurato in seguito a un provvedimento amministrativo o giudiziario.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Che aspetti vanno presi in considerazione in vista della scelta della polizza?
Il massimale per cui si viene coperti è senza dubbio un fattore decisivo. A parte il caso di professioni particolari, per cui è la legge a stabilire i massimali, di solito il soggetto che si deve assicurare è libero di stabilire la cifra massima che ritiene più opportuna. È chiaro che essere indennizzati, in seguito a un sinistro, per una cifra più bassa rispetto alla somma complessiva del danno che è stato provocato in alcuni casi può rischiare di mettere a repentaglio in modo significativo l’integrità e la sicurezza patrimoniale del soggetto assicurato.
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