Letto: 1904 volte | Inserita: lunedì 14 gennaio 2019
| Visitatore: FRANCESCO
Buongiorno, lavoro per un'Azienda del settore metalmeccanico, assunto a tempo indeterminato ad aprile 2015. A dicembre 2018 l'azienda cliente non ha più rinnovato l'appalto con noi e quindi il mio datore di lavoro ha aperto un licenziamento collettivo (31 persone). Dieci sono state ricollocate in altra sede, tra cui due interinali. E' legale tenere i due interinali e lasciare a casa chi è stato assunto dall'azienda a tempo indeterminato? Grazie
Il licenziamento per motivi economici, per difficoltà contingenti alla produzione, come nel caso in esame di perdita di appalto, rientra tra quelli per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 l. 604/1966. Tale giustificazione trova fondamento in motivazioni esterne ed indipendenti dai lavoratori.
Tuttavia, affinchè si proceda a tale provvedimento, considerato dalla legge quale extrema ratio, è necessario fornire la prova delle reali difficoltà inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Prova questa che va fornita al giudice del lavoro, attraverso la messa in visione dei bilanci d’esercizio, onde verificarne l’eventuale o meno perdita.
Inoltre, occorre considerare due aspetti: il primo è il diritto di “repechage” (diritto di ricollocamento o ripescaggio). Spetta cioè al datore il dovere ricollocare il lavoratore in esubero in un’altra posizione lavorativa disponibile e solo in mancanza di tale disponibilità provvedere al licenziamento.
Il secondo aspetto discende dall’art. 5 l. 223 del 1991, a norma del quale il datore deve privilegiare la conservazione del posto di lavoro per i dipendenti che possiedono maggiori anni di anzianità, anche a discapito dei lavoratori a tempo determinato, part-time e con contratti di somministrazione. Dunque, nel caso in esame, il datore ha giustamente ricollocato i propri collaboratori, ma avrebbe dovuto provvedere ad escludere i due interinali, preferendo quelli con maggiori anni di anzianità, in virtù del predetto articolo di legge.
Il licenziamento può essere impugnato, entro 60 gg dalla comunicazione, depositando tramite il proprio legale formale ricorso presso la sezione del lavoro del Tribunale, affinchè sia accertata l’illegittimità del provvedimento e accolto il reintegro di due lavoratori, nonché il risarcimento del danno.
Infine vanno analizzate anche le risultanze sindacali (se interpellati dalla parte datoriale), onde verificare gli accordi presi e il rispetto dei requisiti predetti, eventualmente da impugnare se contrari alla normativa vigente.