Letto: 11086 volte | Inserita: martedì 21 aprile 2020 | Visitatore: Marina
ASSEGNO ORDINARIO DEL FIS (Fondo integrazione salariale) |
Previsto solo per imprese con più di 5 dipendenti che non rientrano negli elenchi delle imprese che possono fruire della CIGO, Iscritti al fondo di integrazione salariale (FIS) SONO ESCLUSE LE IMPRESE RIENTRANTI NELL’APPLICAZIONE DEI FONDI DI SOLIDARIETA’ (gruppo poste, credito cooperativo, gruppo fs, trasporto aereo e sistema aereoportuale, assicurativo e assistenza, credito, trasporto pubblico locale, solimare, ormeggiatori e barcaioli) |
Periodo di fruizione 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 9 settimane E sono neutralizzate ai fini di successive richieste anticipazione del datore di lavoro con conguaglio successivo, o pagamento diretto da parte del fondo previa richiesta datoriale senza obbligo di produrre la documentazione che attesti la difficoltà finanziaria |
Diversamente che in passato -Non vi è il limite delle 26 settimane nel biennio mobile -Non si applica il tetto aziendale (le prestazioni erano determinate in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso) -Non vi è l’obbligo dell’anzianità dei 90 gg di effettivo lavoro - Spetta anche se si ha già in corso domanda di assegno di solidarietà e in questo caso non è dovuto il contributo addizionale e non si computano i 24 mesi nel quinquennio mobile -Non si applica il contributo addizionale |
Svantagio per il lavoratore -Non sono previsti gli assegni familiari (ma è in via di modifica) |