Mi sono separato da mia moglie circa 1 anno fa. Con l'inizio del nuovo anno scolastico pretende la metà di tutte le spese da lei fatte per l'acquisto dell'attrezzatura scolastica dei nostri figli, sostenendo che si tratta di spese straordinarie. Mi sembra assurdo, considerato, tra l'altro, che l'assegno di mantenimento ordinario che corrispondo mensilmente non è neppure così basso. Come mi devo comportare a riguardo?
La nostra Costituzione prevede espressamente
l’obbligo dei genitori di mantenere i propri figli e quest’obbligo sussiste in capo a ciascuno per il solo fatto di averli generati. Di regola, quando la coppia è in crisi e decide di separarsi, si prevede che un genitore paghi all’altro un assegno periodico di mantenimento dei figli che contribuisca a coprire le spese ordinarie sostenute dal genitore collocatario. Le spese ordinarie, quindi, sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani dei figli.
A fianco di queste se ne prevedono altre che vengono definite straordinarie e possono essere ripartite tra i genitori in parti uguali, in proporzione ai redditi o secondo altri criteri. Questo significa che nonostante il genitore non collocatario abbia già versato l’assegno di mantenimento dei figli, sarà altresì costretto a versare anche gli importi relativi alle spese straordinarie sostenute nel mese.
Il Codice Civile non contiene una espressa disciplina in materia di spese straordinarie, né si preoccupa di dare loro una definizione univoca e a priori, e neppure si pone il problema di dettare criteri di distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie. Pertanto, la portata e il contenuto delle spese straordinarie sono frutto della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Secondo la giurisprudenza sono spese straordinarie le spese che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli (Cass. 17 gennaio 2018 n. 1070). Di conseguenza, è facilmente evincibile che tutte le somme versate da Sua moglie per l’acquisto del materiale scolastico in previsione dell’inizio della scuola non rientrano nella definizione di spese straordinarie così come messa appunto dalla giurisprudenza. Infatti, la frequenza scolastica da parte del minore, con i suoi correlati attività e adempimenti, non ha carattere eccezionale e imprevedibile ma, al contrario, obbligatorio e fondamentale.
Pertanto, con riguardo al settore scolastico/educativo, si rileva che, in giurisprudenza, vengono considerate come spese ordinarie, quelle effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento necessario per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola, etc.
Quindi, caro Signore, ben potrà non soltanto, fin da ora, rifiutarsi di corrispondere ogni somma riferibile a tali spese, ma altresì opporsi in giudizio a qualsiasi azione esecutiva posta in essere da Sua moglie contro di Lei.